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La normativa
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Parte I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti
aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste
per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2. Principi
(art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1,
co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte
di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture,
ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute
e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento
e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano
nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale
dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni
stabilite dal codice civile.
Art. 3. Definizioni
(art. 1, dir. 2004/18; artt. 1, 2.1., dir. 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994;
artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7,
12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
(continua...)
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