|
La normativa
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture; Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei criteri, modalita'
e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture
utilizzate ai fini del rilascio delle attestazioni SOA; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento che istituisce il
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma
4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli parte delle
funzioni gia' attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentita
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi,
reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007; Espletata la procedura di comunicazione
del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto che le procedure di verifica
di cui all'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riguardano i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i certificati pubblici
e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche' le fatture presentate
dalle imprese per comprovare i lavori privati di cui all'articolo 25, comma 5, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; Vista la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15961 del 10 dicembre
2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorita») sottopongono a
verifica, secondo i criteri, le modalita' e le procedure stabilite dal presente
regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni
di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonche' i certificati di
lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; b) le fatture presentate
dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
(continua...)
|