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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
Visto l'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzate ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, recante il regolamento che istituisce il sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4,
che istituisce il Ministero delle infrastrutture, trasferendogli
parte delle funzioni gia' attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;
Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che le procedure di verifica di cui all'articolo 253,
comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano
i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i
certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata
in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, nonche' le fatture presentate dalle imprese
per comprovare i lavori privati di cui all'articolo 25, comma 5,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 15961 del 10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito
denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le
modalita' e le procedure stabilite dal presente regolamento, i
seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni
di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio
2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all'articolo 22,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, nonche' i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati
prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25,
comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
(continua...)
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